Tutela dell’Ambiente: aspettando Godòt, leggiamo la proposta di Legge dell’On. Micillo.

1. Era il 17 ottobre scorso quando l’ex Ministro dell’Ambiente, l’On. Sergio Costa, proclamava – con soddisfazione – l’avvenuto deposito del disegno di legge soprannominato “Terra Mia” che avrebbe – a Suo dire – finalmente messo ordine all’articolata disciplina ambientale tra strumenti di prevenzione, amministrativi e repressivi.

Ebbene, a distanza di quasi un anno non è rimasto molto di quel disegno di legge, nemmeno un eco in lontananza.

Vero è che l’assetto politico italiano è mutato e, con esso, anche l’articolazione del Ministero dell’Ambiente che, nel frattempo, ha cambiato pelle.

Eppure, da qualche giorno è riapparso sul sito della Camera dei Deputati un testo di proposta di legge, ancora in fase embrionale, assegnato lo scorso 20 settembre alla seconda Commissione Giustizia in sede Referente.

2. Dare un giudizio adesso alla proposta di Legge Micillo sarebbe frettoloso. Proviamo, quindi, a mettere a fuoco cosa prevede per soddisfare l’obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela dell’ambiente.

Innanzitutto, la proposta di legge interviene in modo organico sulle disposizioni sanzionatorie previste nel codice penale e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rafforzando la risposta punitiva, e sulle disposizioni amministrative previste nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo l’operatività degli strumenti di prevenzione personale e patrimoniale, e, in ultimo, intervenendo anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Sul piano della prevenzione, sono interessanti le proposte formulate, che – ad onor del vero – già erano state proposte – seppur con maggiore timidezza – nel vecchio “Terra Mia”.

Entrando più nel merito, l’articolo 13, ricomprendendo espressamente – accanto all’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica – anche l’ambiente, amplia il novero dei beni giuridici rilevanti, in chiave preventiva, ai fini della delimitazione della categoria di pericolosità sociale cosiddetta «generica» di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

La modifica comporta, in primo luogo, l’estensione anche a «coloro (…) che sono

dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (…) l’ambiente» delle misure di prevenzione di competenza del questore e, fra esse, del foglio di via obbligatorio, grazie al quale sarà possibile disporne l’allontanamento dai luoghi ove si ritiene che pongano in essere le attività illecite suddette, sempre – naturalmente – che non si tratti del loro luogo di residenza; in secondo luogo, risulteranno altresì applicabili, rispettivamente, le misure di prevenzione di competenza dell’autorità giudiziaria (prima fra tutte, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’eventuale divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni, diversi da quelli di residenza o dimora abituale, ovvero con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale), nonché le misure di sicurezza patrimoniali (e, in particolare, il sequestro e la confisca cosiddetta «di prevenzione»).

L’applicazione delle misure da ultimo menzionate per la prevenzione della criminalità ambientale è, altresì, agevolata attraverso la previsione di cui all’articolo 14, che introduce nel comma 1 dell’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 la lettera i-quater). La disposizione, in questo caso, estende le categorie di pericolosità cosiddetta «specifica» e consente l’applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti «indiziati» dei delitti previsti dal codice penale agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

4. Sul piano della repressione, invece, l’intervento opera sia nel tessuto del c.d. codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) sia nel tessuto dei delitti ambientali introdotti nel codice penale dalla Legge n. 68/2015 (Titolo VI-Bis).

4.1. In linea generale, si evidenzia che le

principali novità introdotte nel codice ambientale riguardano:

  • il trattamento sanzionatorio dei reati di discarica abusiva (articoli 1 e 3), di abbandono o deposito di rifiuti pericolosi da parte di soggetti privati (articolo 2) e, infine, di combustione illecita di rifiuti (articolo 4);
  • il regime di tutela dei diritti dei terzi nei casi di confisca (articoli 1, 3, 4 e 5);
  • l’ampliamento dell’ambito applicativo della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, che viene ora esteso – tra l’altro – anche agli illeciti amministrativi degli enti derivanti da reato (articoli da 8 a 12).

Proprio quest’ultima proposta di modifica appare assai interessante: gli articoli da 8 a 12, intervengono sulla procedura di estinzione delle contravvenzioni (la nuova Parte Sesta-Bis introdotta dalla Legge n. 68/2015) al fine di incoraggiare la regolarizzazione, da parte dei contravventori, delle violazioni riscontrate, a fronte di una consistente riduzione dell’importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili e della definizione, senza ulteriori conseguenze, del procedimento penale.

In particolare, l’art. 8 amplia l’ambito oggettivo di applicazione di tale disciplina, in origine circoscritta alle sole «ipotesi contravvenzionali in materia ambientale», purché previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sempre che «non [avessero] cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

La proposta di legge mantiene fermo l’ambito di operatività alle sole ipotesi di reato contravvenzionale ma ne estende la portata anche a quelle previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, eliminando – ed è questa la vera novità – ogni riferimento alla condizione negativa del danno o del pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In tal modo, da un lato, favorendo l’accesso all’istituto anche per ulteriori fatti-reato connotati da una sostanziale omogeneità lesiva e, dall’altro lato, rendendo più amplia la portata operativa del procedimento deflattivo contravvenzionale superando, peraltro, le incertezze emerse nella prassi applicativa riconducibili alle obiettive difficoltà nel riscontro dei caratteri di «concretezza» e di «attualità» del pericolo di danno.

L’articolo 9 prevede, poi, un’ulteriore estensione dell’area di operatività dell’istituto, comprendendo tra i possibili destinatari delle «prescrizioni» anche gli Enti a carico dei quali, dagli accertamenti svolti, emerga il fumus degli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

In ultimo, la proposta prevede anche una modifica ai contenuti delle prescrizioni: modificando il comma 3 del citato articolo 318-ter, si precisa che il contenuto delle prescrizioni deve avere quale obiettivo la rimozione del «danno» riconducibile alla condotta illecita.

4.2. Nel tessuto repressivo dei delitti, invece, assistiamo a delle moderate proposte di modifica essenzialmente finalizzate al rafforzamento della risposta punitiva nei confronti della criminalità in materia ambientale e alla razionalizzazione dell’impianto normativo.

Nel dettaglio:

  • l’articolo 18 modifica l’articolo 32-quater del codice penale, inserendo le fattispecie di cui all’articolo 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e all’articolo 452-terdecies (omessa bonifica) nel catalogo dei reati dalla cui commissione consegue, come pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’articolo 19 interviene sull’articolo 240-bis del codice penale (confisca in casi particolari), inserendo tra le ipotesi di condanna – o di «patteggiamento» – in relazione alle quali opera la confisca cosiddetta «allargata» (o per sproporzione), anche quelle che intervengano per i reati di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
  • con gli articoli 20, 21 e 30 sono inserite nel sesto comma dell’articolo 416 e nel quarto comma dell’articolo 416-bis del codice penale le circostanze aggravanti attualmente previste dall’articolo 452-octies (di cui si dispone l’abrogazione), con l’effetto di inserire tutti i reati associativi «ambientali» (cioè anche quelli non riconducibili alle associazioni mafiose) nell’alveo della disciplina processuale della cosiddetta «criminalità organizzata» in senso stretto, di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
  • con l’articolo 22 si apportano due modifiche all’articolo 452-bis (inquinamento ambientale). Con la prima, si trasforma in aggravante ad effetto speciale, con possibilità di aumento da un terzo alla metà della pena base, l’aggravante comune prevista dal numero 2) in relazione ai fatti di inquinamento che interessino «un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico», ovvero che siano stati commessi «in danno di specie animali o vegetali protette». Inoltre, attraverso l’introduzione del secondo comma, si prevede un’ulteriore, ancora più incisiva, circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo a due terzi), per l’ipotesi di «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto». Dell’articolo 733-bis è, quindi, disposta l’abrogazione.
  • con l’articolo 23 si apportano modifiche alla fattispecie di cui all’articolo 452-quater (disastro ambientale). Si prevede, in primo luogo, la soppressione, al primo comma, dell’inciso «Fuori dai casi previsti dall’articolo 434», sostituito con un generico «Chiunque». In secondo luogo, si modifica l’aggravante di cui al secondo comma in termini corrispondenti a quelli di cui all’articolo 452-bis.
  • con l’articolo 24 si modifica l’articolo 452-sexies del codice penale, in materia di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: viene eliminato il ridondante avverbio «illegittimamente» che, nella struttura della norma, risulta accostato alla sola condotta del «disfarsi» e che appare pleonastico alla luce della generale connotazione in termini di «abusività» già richiesta per tutte le condotte oggetto di incriminazione. In secondo luogo, si interviene sul catalogo di queste ultime, comprendendo anche quelle di chi «usa», «trasforma» o «disperde» materiali ad alta radioattività;
  • l’articolo 25 interviene con finalità di armonizzazione sistematica sull’aggravante ambientale prevista dall’articolo 452-nonies del codice penale: all’ipotesi del nesso teleologico (l’aver commesso il reato per eseguirne un altro), unica ad essere attualmente contemplata, vengono quindi affiancate quelle del nesso paratattico (di coordinazione: reato commesso «per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo») e del nesso ipotattico di subordinazione: reato commesso «per occultare un altro reato o conseguire l’impunità»);
  • con l’articolo 26 si provvede unicamente ad aggiornare il riferimento, ormai superato, all’«articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», che tuttora si legge nell’articolo 452-decies, primo comma, del codice penale;
  • gli articoli 27 e 28 integrano e coordinano le disposizioni sulla confisca in materia ambientale (articoli 452-undecies e 452-quaterdecies del codice penale): viene ampliato, attraverso il richiamo all’articolo 452-ter, il novero delle fattispecie criminose per le quali è prevista la confisca cosiddetta «obbligatoria» «delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato» (sempre, ovviamente, che le stesse non appartengano «a persone estranee al reato»);
  • l’articolo 29 introduce nel codice penale il nuovo articolo 452-quinquiesdecies, in cui si prevede un’ipotesi speciale di applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale) e 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) dello stesso codice;
  • con l’articolo 30 si è disposta l’abrogazione degli articoli 452-octies e 733-bis del codice penale.

5. In conclusione, la proposta di Legge sopra descritta appare coerente con gli obiettivi dichiarati. Certamente migliorabile, soprattutto sul piano degli interventi correttivi nel codice penale, ma parrebbe essere entro binari più certi per approntare un livello più efficace di tutela dell’ambiente, questa volta partendo dal rafforzamento degli strumenti di prevenzione amministrativa prima ancora di repressione penale, in linea con la natura di extrema ratio della sanzione penale.

È il caso di dire, allora, “waiting for Godot!”.

Enrico Napoletano

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